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Se il Collegio dei Cardinali non fa il suo dovere

Traduzione di Antonio Marcantonio dal testo inglese originale
con qualche modifica dell’Autore

Roman_RuinsRoma, 30 gennaio 2015: Due giorni dopo la presentazione, da parte del blog From Rome, di quelli che sembrano essere crimini canonici ad opera del “Team Bergoglio” – così il Dr. Austin Ivereigh, ex-portavoce del Cardinal Cormac Murphy-O’Connor, ha definito il gruppo di otto Cardinali che hanno cospirato per l’elezione del Cardinal Bergoglio prima del Conclave del 2013 e durante il suo svolgimento – Padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede, ha annunciato che Papa Francesco ha convocato un concistoro speciale di Cardinali nei giorni 14 e 15 febbraio, per nominare venti nuovi Cardinali: si tratta di un tentativo di alterare per sempre la fisionomia del Collegio, sostituendone una la cui maggioranza di membri era stata scelta da Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ad un’altra la cui maggioranza di membri sarà composta da Cardinali scelti da Papa Francesco o che sono stati coinvolti nello scandalo della richiesta di voti per la sua elezione*.

 

Il dovere del Sacro Collegio dei Cardinali

L’attendibilità delle accuse portate nel caso contro il “Team Bergoglio” è stata ampiamente dimostrata nel nostro articolo del 6 gennaio 2015: Da Ivereigh all’abdicazione, i passi canonici resi necessari dallo scandalo del “Team Bergoglio”. E i fondamenti canonici che consentirebbero di sollevare la questione dell’invalidità dell’elezione del Papa durante il Concistoro di febbraio sono stati esplicati nel nostro articolo del 17 gennaio 2014, Qualsiasi Cardinale Elettore ha il diritto di richiedere che lo scandalo del “Team Bergoglio” sia chiarito.

Vedi la nostra Cronologia completa sullo scandalo del “Team Bergoglio”.

È ovvio che se i venti nuovi Cardinali nominati da Papa Francesco si aggiungono al Collegio dei Cardinali, tale corpo, de facto, non avrà più la capacità di indagare sulle accuse contro la validità dell’elezione di Papa Francesco che emergono tanto dalla narrazione degli eventi da parte del Dr. Austen Ivereigh come dall’indagine sulle irregolarità della procedura osservata durante il Conclave da parte di Antonio Socci, nel suo libro Non è Francesco che è attualmente un best-seller in Italia.

In questo caso, è valida la massima e la regola canonica:  Qui tacet videtur consentire (C. 43 in VI.5.12.).

Entrambe le fonti esprimono dei dubbi che sorgono da dichiarazioni fatte non dagli oppositori del Cardinal Bergoglio, bensì dai suoi stessi sostenitori, che sostengono di aver parlato con i Cardinali Elettori (nel caso di Ivereigh) o con lo stesso Cardinal Bergoglio (nel caso di Socci). Si tratta pertanto di testimoni estremamente attendibili.

Allo stesso tempo, nel momento in cui scriviamo, 354 Cattolici di tutto il mondo hanno inoltrato una petizione al Collegio dei Cardinali affinché esso indaghi sulle accuse di eterodossia contro il Cardinal Bergoglio e sul carattere eterodosso del suo comportamento personale prima e dopo la sua “elezione” papale, elementi sulla base dei quale essi credono che egli debba essere dichiarato invalidamente eletto e deposto come eretico. Non si sa quanti Cardinali conoscano l’esistenza di questa petizione, anche se le dovrebbe essere garantita con certezza una risposta pubblica.

I Cattolici di tutto il mondo, pertanto, dovrebbero farsi la seguente domanda:

Dopo il 15 febbraio, quando i nuovi Cardinali saranno insediati, che ne sarà della Chiesa?

Il Cardinal Bergoglio, già a partire dall’epoca del Conclave del 2013, ha mostrato in modo estremamente chiaro e costante, a tutti quelli che hanno occhi per vedere, di non essere in possesso della Fede Cattolica – anche se ogni volta che parla spontaneamente contro di essa e glielo si fa notare, egli si scusa adducendo il fatto di non aver avuto l’intenzione di negare nulla –; le ripetute espressioni del proprio credo individuale, la costante impunità e l’artificialità dei tentativi di mettere tutto a tacere dopo gli scandali che egli provoca, mostrano che egli sta semplicemente mantenendo salda la sua presa sull’ufficio che detiene, al fine di portare avanti il disegno esplicito e maligno di distruggere l’adesione e la lealtà della Chiesa al Magistero di Gesù Cristo, il Figlio Incarnato di Dio.

Persino i suoi sostenitori, come il Cardinal Baldissieri o il Cardinal Rodríguez Maradiaga, affermano che egli si trovava dietro ogni azione scandalosa al recente Sinodo Straordinario sulla Famiglia e che la sua intenzione era quella di alterare irrimediabilmente e irrevocabilmente la natura stessa della Chiesa.  Pure, il Cardinal Marx afferma che Francesco rigetta la Chiesa come “una chiesa di verità”, perché come tale sarebbe “inutile per il popolo”.

Chiunque legga le notizie lo dovrebbe ormai sapere. Anche i Cardinali del Sacro Collegio.

Se essi non interverranno, risulterà evidente che fanno parte di un gruppo di complici de facto che condividono gli sforzi o le intenzioni del Cardinal Bergoglio di rovesciare la Chiesa Cattolica. In tal caso, essi diventeranno sospetti non solo di eresia, ma soprattutto di pertinacia in collusione sia attiva sia passiva col Cardinal Bergoglio. Essi perderebbero in tal modo ogni diritto di rappresentare il clero di Roma, in virtù del Canone 194, che recita in latino come segue:

Can. 194 — § 1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur:

1° qui statum clericalem amiserit;
qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit;
3° clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit.

2. Amotio, de qua in nn. 2 et 3, urgeri tantum potest, si de eadem auctoritatis competentis declaratione constet.

Che, nella nostra traduzione non ufficiale ma letterale in italiano, recita come segue:

Canone 194 — § 1. In base alla stessa legge sono rimossi dallo stato ecclesiastico:

  1. Chi ha perso lo stato clericale;
  2. Chi ha disertato pubblicamente la Fede Cattolica o la comunione con la Chiesa;
  3. Un chierico che abbia cercato di contrarre matrimonio, anche solo civile.

2. Si può procedere alla rimozione, nei casi di cui ai numeri 2 e 3, solo se il caso viene stabilito da una dichiarazione dell’autorità competente riguardo la stessa.

È infatti ovvio che chi cospira per la negazione dell’insegnamento di Gesù Cristo è un eretico e un nemico della Chiesa Cattolica. Non è legittimo considerarlo in comunione con Essa più di quanto un virus mortale possa essere considerato parte del corpo che infetta**.

Il paragrafo 2 stabilisce che in primo luogo le autorità competenti devono giudicare i fatti: solo allora è lecito rimuovere dal loro ufficio la persona o le persone coinvolte.

Il diritto divino e naturale del Clero di Roma

seminario romanoIl fatto che l’autorità competente in una materia così grave sia il Clero della Diocesi di Roma si deduce senza alcuna possibilità di obiezione dal suo diritto divino e naturale. Divino, per il fatto che il clero di ogni diocesi, in caso di eresia del proprio vescovo e dei suoi collaboratori, ha il diritto di espellerli dalla comunione della Chiesa; naturale, poiché in ogni società umana gli unici membri che hanno l’autorità di espellerne altri sono quelli che conservano fedelmente la natura e la forma di tale società.

Questo duplice diritto del Clero di Roma viene affermato dall’Enciclopedia Cattolica, pubblicata più di cento anni fa, nel suo articolo sull’Elezione di un Papa, in cui dice:

Come si è visto, la guida suprema della Chiesa è abbinata all’ufficio di Vescovo di Roma. Il Papa diventa pastore capo perché è il Vescovo di Roma; non diventa Vescovo di Roma perché è stato scelto come capo della Chiesa universale. Pertanto, è corretto dire che l’elezione al papato è innanzitutto un’elezione al vescovato locale. I membri della Chiesa Romana hanno sempre avuto il diritto di eleggere il proprio vescovo. Sono essi che hanno la facoltà di poter dare alla Chiesa universale il suo pastore supremo; non viene loro assegnato un vescovo in virtù della sua elezione da parte della Chiesa universale. Ciò non significa che l’elezione debba consistere in un voto popolare da parte dei romani. Per quanto riguarda gli affari ecclesiastici, spetta sempre alla gerarchia guidare le decisioni dei fedeli. La scelta di un vescovo spetta al clero e deve essere limitata ai suoi livelli più alti. Questo è valido per la Chiesa Romana attuale. I membri del collegio dei cardinali elettori esercitano il loro ufficio in quanto gerarchi del clero romano. Se mai il collegio dei cardinali cessasse di esistere, il compito di scegliere un pastore supremo non cadrebbe sui vescovi riuniti in un concilio, ma sui restanti membri del clero Romano. Fu Papa Pio IV, all’epoca del Concilio di Trento, che insistette su questo punto in un’allocuzione concistoriale, temendo che al momento della sua morte il concilio potesse rivendicare tale diritto.

Tutte queste cose devono essere osservate con proprietà, discrezione e coscienza.

Quindi, se il Sacro Collegio si astiene dal ripudiare queste intenzioni maligne e dallo sciogliere i dubbi a proposito dell’elezione, il clero della Diocesi di Roma ha il diritto di fare da giudice. In tale diritto sarebbe inclusa la facoltà di interrogare le parti, tanto il Cardinal Bergoglio come tutti gli altri membri o co-cospiratori del “Team Bergoglio”, o chiunque possa dare testimonianza sulla mancanza di Fede Cattolica in lui o nei suoi sostenitori.

È sufficiente giudicare gli elementi a disposizione per poter emettere una sentenza che stabilisca o – in virtù della legge papale UDG 4 – che il conclave del 2013 non ha svolto un’elezione canonicamente valida, ovvero che Papa Francesco, per sua propria eresia, manifesta l’intenzione maligna di allontanarsi dalla fedeltà a Cristo su qualche materia. Qualora venissero interrogati, i Cardinali non potrebbero avvalersi del fatto di essere vincolati al voto pronunciato al conclave, perché nei procedimenti giudiziari le testimonianze non violano in nessun modo un voto di segretezza e perché in situazioni di questo genere il bene della Chiesa è superiore ad ogni voto.

Il clero della Diocesi di Roma comprende non solo i sacerdoti e i diaconi incardinati, ma anche i Vescovi Ausiliari e gli Arcivescovi, i Vescovi, i sacerdoti e i monsignori che sono incardinati nel Vaticano, che pur essendo per la legge civile uno stato separato, rimane una parte della Diocesi di Roma per il diritto canonico. Avrebbero diritto di partecipare come giudici a un processo del genere anche i Cardinali che non hanno potuto partecipare al Conclave del 2013 o che non potranno partecipare al Concistoro del 2015 – ivi compreso il Papa Emerito, “Padre Benedetto”, come chiede ora di essere chiamato –, così come i vescovi ausiliari, i sacerdoti e i diaconi della Diocesi di Roma in pensione ma ancora incardinati nella Diocesi.

Sarà quindi Dio che riderà ultimo, perché con il mero fatto di nominare nuovi Cardinali Elettori un uomo eletto in modo non canonico non potrà mai imporre un fait accompli alla Chiesa di Roma.

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* 115 Cardinali hanno partecipato al Conclave del 2013. Il Dr. Ivereigh afferma che il “Team Bergoglio” era composto da otto Cardinali (sette dei quali partecipavano attivamente, mentre l’altro conteggiava le promesse di voto) e da due possibili cospiratori che hanno raccolto 25 promesse di voto per il primo scrutinio. Se essi hanno ottenuto quanto volevano alla prima votazione, si può presumere con un ragionevole margine di probabilità che – come dice il Dr. Ivereigh – abbiano continuato tale attività anche dopo di essa, e quindi che anche qualcuno dei 53 voti guadagnati successivamente sia stato promesso. Tutti i Cardinali che hanno richiesto e promesso voti sarebbero stati ipso facto scomunicati. La serietà di queste accuse è stata recentemente dimostrata: il 6 gennaio 2015 il Cardinal Danneels, tramite il suo portavoce, ha esplicitamente negato di aver chiesto voti per il Cardinal Bergoglio prima il Conclave. E a partire del 15 febbraio più la maggioranza del Sacro Collegio sarà tanto in favore di Bergoglio, che con ogni probabilità non vorrà sentire nemmeno un accenno all’invalidità della sua elezione né tanto meno emettere un giudizio equo su di essa.

** Bisogna qui distinguere con attenzione e riconoscere che una cosa è avere abbastanza elementi  per esigere un processo o un’indagine per stabilire se il Pontefice di Roma è un eretico o è stato eletto in modo non canonico; altra cosa è averne la certezza: la seconda ipotesi richiede infatti la certezza delle prove a livello dei giudizi privati, e anche un atto forense di giudizio da parte dell’autorità competente a livello dei giudizi pubblici. È questa la ragione per cui la necessità che vengano sciolti i dubbi sullo scandalo del “Team Bergoglio” tramite un giudizio pubblico è di un’urgenza assoluta: perché la Chiesa rischia non solo che ai suoi fedeli venga negato il diritto di avere un legittimo successore di San Pietro, ma anche uno scisma tra i seguaci di un candidato che sembrerebbe essere falso e quanti insistono sulla necessità di averne uno legittimo.

Qualsiasi Cardinale Elettore ha il diritto di richiedere che lo scandalo del “Team Bergoglio” venga chiarito

Cardinal Jorge Mario Bergoglio takes the vow of secrecy at opening of the 2013 Conclave (BBC, screenshote by From Rome blog, cropped)
il Cardinale Jorge Mario Bergoglio emette il voto di segretezza alla apertura del Conclave, Marzo 12, 2014 (BBC, screenshot: From Rome blog, cropped)

L’UDG 5 e il Canone 1530

Traduzione italiana di Sig. Antonio Marcantonio: fonte inglese originale, qui.

Roma, 17 gennaio 2015: Dal momento in cui si sono diffuse le rivelazioni a proposito della campagna organizzata da otto Cardinali per favorire l’elezione del Cardinal Bergoglio al Conclave del 2013 – in cui quest’ultimo è stato eletto come Papa Francesco – si è aperta una controversia pubblica accompagnata da seri dubbi circa la validità dell’elezione. Nella norma papale che regola l’elezione di un pontefice, la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, mancano infatti i termini specifici che avrebbero impedito che i fatti dovessero essere interpretati in base alle norme generali del Codice di Diritto Canonico, in modo particolare ai Canoni 171 e 1329.

Nel paragrafo 81 della Universi Dominici Gregis (che abbrevieremo con la sigla UDG), il reato della promessa di voti è sanzionato con la scomunica automatica, in modo tale che un Cardinale Elettore viene scomunicato nell’atto stesso di promettere un voto. In base al Canone 1329, la scomunica automatica si estende alla persona che richiede la promessa del voto, anche se si tratta di un Cardinale Elettore. In base ai termini del primo paragrafo del Canone 171, i voti degli elettori scomunicati, anche quando si tratta di Cardinali in un conclave, non possono essere contati come voti a favore del candidato che essi menzionano sulla scheda; inoltre, in base al secondo paragrafo dello stesso Canone, se i voti degli elettori scomunicati sono conteggiati tra quelli a favore del candidato, in modo tale da fargli raggiungere il numero di voti necessario per la vittoria, quest’ultima viene annullata a tutti gli effetti in conformità con le norme sull’elezione.

La facti species, ovvero l’apparenza dei fatti narrati nel libro del Dr. Ivereigh, Il Grande Riformatore: Francesco e la creazione di un Papa radicale (traduzione italiana del nostro sommario, qui), parla dunque a favore dell’invalidità dell’elezione di Papa Francesco, ossia del fatto che egli non abbia ottenuto il suo ufficio con mezzi leciti, legali o legittimi. Ciò implicherebbe che non solo i Cattolici si possono dissociare dalla comunione con lui, ma hanno anche l’obbligo morale di farlo se non vogliono incorrere nel peccato mortale.

Le accuse, attendibili, concernono quindi un autentico scandalo.

L’UDG 5 offre una semplice soluzione allo scandalo del “Team Bergoglio”

Grazie a Dio, Papa Giovanni Paolo II ha provveduto, nella sua legge papale sul conclave, una facile soluzione di cui qualsiasi Cardinale si può servire: tale soluzione risiede nei termini sanciti dal quinto paragrafo della legge papale, l’UDG 5, il cui testo ufficiale in latino recita:

  1. Si quae autem dubia exoriantur de sensu praescriptionum, quae hac Nostra Constitutione continentur, aut circa rationem qua ad usum deduci eae debeant, edicimus ac decernimus penes Cardinalium Collegium esse potestatem de his ferendi sententiam; propterea, eidem Cardinalium Collegio facultatem tribuimus interpretandi locos dubios vel in controversiam vocatos, statuentes, ut, si de eiusmodi vel similibus quaestionibus deliberati oporteat, excepto ipso electionis actu, satis sit maiorem congregatorum Cardinalium partem in eandem sententiam convenire.

La nostra traduzione non ufficiale in italiano è la seguente:

  1. Inoltre, se dovesse sorgere uno di questi dubbi a proposito delle prescrizioni contenute in questa Nostra Costituzione, o a proposito del criterio secondo cui esse devono essere messe in pratica, Noi dichiariamo e giudichiamo che il potere di emettere un giudizio su di essi spetta al Collegio dei Cardinali; conferiamo inoltre al Collegio dei Cardinali la facoltà di interpretare i passi dubbi e/o contestati, in modo tale che quando esso emette sentenze su questioni di questo tipo e/o similari – eccetto il caso specifico dellelezione – sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali riuniti si trovino d’accordo sulla stessa opinione.

In questo paragrafo, Papa Giovanni Paolo II chiarisce vari punti: in primo luogo, il Sacro Collegio ha autorità e giurisdizione su questioni riguardanti il significato dei singoli paragrafi e sul metodo da usarsi per applicarli; in secondo luogo, il Papa stabilisce che siano i Cardinali che devono deliberare in merito a ciò, che bisogna procedere a una votazione e che le decisioni devono essere prese dalla maggioranza dei Cardinali Elettori riuniti.

In altre parole, dunque, la legge papale stabilisce nell’UDG 5 che i Cardinali Elettori riuniti sono i giudici dei casi che possono sorgere a proposito della legge papale stessa. L’unica materia su cui non si possono pronunciare è l’atto stesso dell’elezione,: ossia, non possono giudicare se l’atto abbia avuto luogo o no, bensì possono solamente valutare se si è aderito debitamente ai termini della legge papale e se questi siano stati seguiti. Già nel paragrafo 4 l’UDG stabilisce che ogni inadempimento dei termini rende le elezioni nulle e non valide: non v’è quindi bisogno che i Cardinali giudichino la validità dell’atto stesso.

È pertanto sufficiente che i Cardinali si riuniscano, deliberino in merito al caso dello scandalo del “Team Bergoglio” e lo dirimano. Potranno dibattere sulla veridicità delle accuse e investigare sui fatti chiedendo ai testimoni oculari se l’UDG 81 sia stato violato tramite un accordo sui voti perpetrato dai sostenitori del Cardinal Bergoglio.

Il Canone 1530 garantisce il diritto di indagare sulle accuse

Il Canone 1530 garantisce il diritto di ogni Cardinale e ognuno con interesse, come ogni clerico o laico della Chiesa di Roma, a esigere che si indaghi in un concistoro sulle accuse relative allo scandalo del “Team Bergoglio”. Garantisce infatti al giudice di ogni contenzioso il diritto e il dovere di indagare sui fatti relativi alle controversie e di dirimerle, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa. Il testo del Canone recita:

Can. 1530 — Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni.

La nostra traduzione non ufficiale in italiano è la seguente:

Canone 1530 — Il giudice può – e ancor più, deve – sempre interrogare le parti per scoprire la verità in modo più efficace, quando una delle parti lo solleciti e/o per provare un fatto di pubblico interesse e sciogliere ogni dubbio su di esso.

In questo caso sarebbe l’intero Collegio dei Cardinali Elettori a ricoprire il ruolo di giudice, mentre ogni singolo Cardinale Elettore – insieme a quelli accusati di accordare i voti – può ricoprire il ruolo di parte in causa. Ogni singolo Cardinale può quindi esigere che il Sacro Collegio indaghi sulle accuse. Ciò è possibile solo se si interroga ogni singolo Cardinale di fronte agli altri. Si può fare ogni tipo di domanda. Il Canone 1531 esige che la persona interrogata dica la verità. I Cardinali eserciterebbero in tal modo tutto ciò che è prescritto sui contenziosi nell’edizione del 1983 del Codice di Diritto Canonico (cfr. Canone 1501 e seguenti).

La soluzione è semplice. La questione del “Team Bergoglio” può essere risolta facilmente. Perché dunque non si apre alcun contenzioso? E perché i sostenitori del “Team Bergoglio” si scagliano così violentemente contro l’ipotesi di un’indagine?