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Qualsiasi Cardinale Elettore ha il diritto di richiedere che lo scandalo del “Team Bergoglio” venga chiarito

Cardinal Jorge Mario Bergoglio takes the vow of secrecy at opening of the 2013 Conclave (BBC, screenshote by From Rome blog, cropped)
il Cardinale Jorge Mario Bergoglio emette il voto di segretezza alla apertura del Conclave, Marzo 12, 2014 (BBC, screenshot: From Rome blog, cropped)

L’UDG 5 e il Canone 1530

Traduzione italiana di Sig. Antonio Marcantonio: fonte inglese originale, qui.

Roma, 17 gennaio 2015: Dal momento in cui si sono diffuse le rivelazioni a proposito della campagna organizzata da otto Cardinali per favorire l’elezione del Cardinal Bergoglio al Conclave del 2013 – in cui quest’ultimo è stato eletto come Papa Francesco – si è aperta una controversia pubblica accompagnata da seri dubbi circa la validità dell’elezione. Nella norma papale che regola l’elezione di un pontefice, la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, mancano infatti i termini specifici che avrebbero impedito che i fatti dovessero essere interpretati in base alle norme generali del Codice di Diritto Canonico, in modo particolare ai Canoni 171 e 1329.

Nel paragrafo 81 della Universi Dominici Gregis (che abbrevieremo con la sigla UDG), il reato della promessa di voti è sanzionato con la scomunica automatica, in modo tale che un Cardinale Elettore viene scomunicato nell’atto stesso di promettere un voto. In base al Canone 1329, la scomunica automatica si estende alla persona che richiede la promessa del voto, anche se si tratta di un Cardinale Elettore. In base ai termini del primo paragrafo del Canone 171, i voti degli elettori scomunicati, anche quando si tratta di Cardinali in un conclave, non possono essere contati come voti a favore del candidato che essi menzionano sulla scheda; inoltre, in base al secondo paragrafo dello stesso Canone, se i voti degli elettori scomunicati sono conteggiati tra quelli a favore del candidato, in modo tale da fargli raggiungere il numero di voti necessario per la vittoria, quest’ultima viene annullata a tutti gli effetti in conformità con le norme sull’elezione.

La facti species, ovvero l’apparenza dei fatti narrati nel libro del Dr. Ivereigh, Il Grande Riformatore: Francesco e la creazione di un Papa radicale (traduzione italiana del nostro sommario, qui), parla dunque a favore dell’invalidità dell’elezione di Papa Francesco, ossia del fatto che egli non abbia ottenuto il suo ufficio con mezzi leciti, legali o legittimi. Ciò implicherebbe che non solo i Cattolici si possono dissociare dalla comunione con lui, ma hanno anche l’obbligo morale di farlo se non vogliono incorrere nel peccato mortale.

Le accuse, attendibili, concernono quindi un autentico scandalo.

L’UDG 5 offre una semplice soluzione allo scandalo del “Team Bergoglio”

Grazie a Dio, Papa Giovanni Paolo II ha provveduto, nella sua legge papale sul conclave, una facile soluzione di cui qualsiasi Cardinale si può servire: tale soluzione risiede nei termini sanciti dal quinto paragrafo della legge papale, l’UDG 5, il cui testo ufficiale in latino recita:

  1. Si quae autem dubia exoriantur de sensu praescriptionum, quae hac Nostra Constitutione continentur, aut circa rationem qua ad usum deduci eae debeant, edicimus ac decernimus penes Cardinalium Collegium esse potestatem de his ferendi sententiam; propterea, eidem Cardinalium Collegio facultatem tribuimus interpretandi locos dubios vel in controversiam vocatos, statuentes, ut, si de eiusmodi vel similibus quaestionibus deliberati oporteat, excepto ipso electionis actu, satis sit maiorem congregatorum Cardinalium partem in eandem sententiam convenire.

La nostra traduzione non ufficiale in italiano è la seguente:

  1. Inoltre, se dovesse sorgere uno di questi dubbi a proposito delle prescrizioni contenute in questa Nostra Costituzione, o a proposito del criterio secondo cui esse devono essere messe in pratica, Noi dichiariamo e giudichiamo che il potere di emettere un giudizio su di essi spetta al Collegio dei Cardinali; conferiamo inoltre al Collegio dei Cardinali la facoltà di interpretare i passi dubbi e/o contestati, in modo tale che quando esso emette sentenze su questioni di questo tipo e/o similari – eccetto il caso specifico dellelezione – sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali riuniti si trovino d’accordo sulla stessa opinione.

In questo paragrafo, Papa Giovanni Paolo II chiarisce vari punti: in primo luogo, il Sacro Collegio ha autorità e giurisdizione su questioni riguardanti il significato dei singoli paragrafi e sul metodo da usarsi per applicarli; in secondo luogo, il Papa stabilisce che siano i Cardinali che devono deliberare in merito a ciò, che bisogna procedere a una votazione e che le decisioni devono essere prese dalla maggioranza dei Cardinali Elettori riuniti.

In altre parole, dunque, la legge papale stabilisce nell’UDG 5 che i Cardinali Elettori riuniti sono i giudici dei casi che possono sorgere a proposito della legge papale stessa. L’unica materia su cui non si possono pronunciare è l’atto stesso dell’elezione,: ossia, non possono giudicare se l’atto abbia avuto luogo o no, bensì possono solamente valutare se si è aderito debitamente ai termini della legge papale e se questi siano stati seguiti. Già nel paragrafo 4 l’UDG stabilisce che ogni inadempimento dei termini rende le elezioni nulle e non valide: non v’è quindi bisogno che i Cardinali giudichino la validità dell’atto stesso.

È pertanto sufficiente che i Cardinali si riuniscano, deliberino in merito al caso dello scandalo del “Team Bergoglio” e lo dirimano. Potranno dibattere sulla veridicità delle accuse e investigare sui fatti chiedendo ai testimoni oculari se l’UDG 81 sia stato violato tramite un accordo sui voti perpetrato dai sostenitori del Cardinal Bergoglio.

Il Canone 1530 garantisce il diritto di indagare sulle accuse

Il Canone 1530 garantisce il diritto di ogni Cardinale e ognuno con interesse, come ogni clerico o laico della Chiesa di Roma, a esigere che si indaghi in un concistoro sulle accuse relative allo scandalo del “Team Bergoglio”. Garantisce infatti al giudice di ogni contenzioso il diritto e il dovere di indagare sui fatti relativi alle controversie e di dirimerle, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa. Il testo del Canone recita:

Can. 1530 — Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni.

La nostra traduzione non ufficiale in italiano è la seguente:

Canone 1530 — Il giudice può – e ancor più, deve – sempre interrogare le parti per scoprire la verità in modo più efficace, quando una delle parti lo solleciti e/o per provare un fatto di pubblico interesse e sciogliere ogni dubbio su di esso.

In questo caso sarebbe l’intero Collegio dei Cardinali Elettori a ricoprire il ruolo di giudice, mentre ogni singolo Cardinale Elettore – insieme a quelli accusati di accordare i voti – può ricoprire il ruolo di parte in causa. Ogni singolo Cardinale può quindi esigere che il Sacro Collegio indaghi sulle accuse. Ciò è possibile solo se si interroga ogni singolo Cardinale di fronte agli altri. Si può fare ogni tipo di domanda. Il Canone 1531 esige che la persona interrogata dica la verità. I Cardinali eserciterebbero in tal modo tutto ciò che è prescritto sui contenziosi nell’edizione del 1983 del Codice di Diritto Canonico (cfr. Canone 1501 e seguenti).

La soluzione è semplice. La questione del “Team Bergoglio” può essere risolta facilmente. Perché dunque non si apre alcun contenzioso? E perché i sostenitori del “Team Bergoglio” si scagliano così violentemente contro l’ipotesi di un’indagine?

Da Ivereigh all’abdicazione

I passi canonici resi necessari dallo scandalo del “Team Bergoglio”

Traduzione dell’originale inglese da Antonio Marcantonio

Life-sized 18th c Manger Scene, venerated for centuries at Acireale, Sicily (Photo by Br. Alexis Bugnolo)
Life-sized 18th c Manger Scene, venerated for centuries at Acireale, Sicily (Photo by Br. Alexis Bugnolo)

Roma — 6 gennaio 2015: In occasione della solennità dell’Epifania del Signore, la Chiesa Cattolica celebra il trionfo della luce sulle tenebre, il trionfo della Luce Eterna sulle tenebre che questo mondo ha ereditato dal peccato di Adamo, tenebre che sono la conseguenza del peccato e consistono nella separazione da Dio e nella perdita della Luce di Dio che – se non fosse stato per il peccato originale – avrebbe condotto la stirpe di Adamo a una splendida gloria, già a partire dalla sua prima progenie. Nella giornata di oggi la Chiesa celebra la rivelazione della Luce Eterna incarnata nel seno della Santissima Vergine, rivelata a tutti i Gentili che cercano Dio; non a tutti i Gentili, si badi bene, bensì solo a quanti di loro – come i Magi di un tempo – Lo cercano con sincerità e con zelo.

Questo grande Mistero che oggi celebriamo deve riecheggiare in tutte le scelte di vita che facciamo, deve riecheggiare nell’intera vita della Chiesa e in tutte le Sue scelte, e deve riecheggiare anche nel governo della Chiesa tramite le scelte che la Gerarchia Sacra fa.

Una Chiesa che non osservi le Sue stesse leggi, quindi, non può in nessun modo affermare di essere la Chiesa che proclama il Mistero dell’Epifania; per questa ragione, la corruzione all’interno della Chiesa è da considerarsi un’abominevole negazione della verità di tutto ciò che l’Epifania rappresenta.

È pertanto assolutamente opportuno affermare ancóra una volta che i fatti vincolati allo scandalo del “Team Bergoglio” e le sue conseguenze legali richiedono in modo estremo e supremo lo scioglimento dei dubbi e delle questioni che hanno sollevato.

Per questa ragione, il blog From Rome procede ora alla stesura di un riepilogo della Causa Canonica contro il “Team Bergoglio” e a mostrare le ragioni per cui la validità dell’elezione del Cardinal Bergoglio ne risulta palesemente invalidata, lasciando alla tesi contraria scarse probabilità di dimostrarsi certa. Un riassunto dei reportage sullo scandalo del “Team Bergoglio” è disponibile – insieme ai post del blog From Rome che ad esso si riferiscono – nella nostra Cronologia dei reportage sul Team Bergoglio, che viene aggiornata regolarmente. Per maggior comodità del lettore, riassumiamo i fatti contenuti negli articoli elencati nella Cronologia stessa.

L’infrazione del paragrafo 81 della Universi Dominici Gregis

Nel nono capitolo della sua biografia di Papa Francesco, Il Grande Riformatore: Francesco e la creazione di un Papa radicale, il Dr. Austen Ivereigh, ex-portavoce del Cardinal Cormac Murphy-O’Connor, afferma che otto Cardinali hanno conspirato con successo per l’elezione del Cardinal Bergoglio, sollecitando la promessa di voti da parte di venticinque Cardinali elettori al primo scrutinio del Conclave del 12 marzo 2013. Dal testo di Ivereigh si deduce che due o tre tra i cospiratori non erano elettori. In base ai termini del paragrafo 81 della costituzione apostolica Universi Dominici Gregis (UDG), gli elettori che partecipano a qualsiasi tipo di patto, accordo o promessa di voti stretta per mezzo di qualsiasi tipo di obbligazione – tanto di carattere leggero come di carattere forte – incorrono nella pena della scomunica. I termini utilizzati dall’UDG 81 indicano chiaramente che la scomunica deve essere intesa come una scomunica ipso facto che viene imposta nell’atto stesso della trasgressione. In una trasmissione della BBC del 12 marzo 2013, il Dr. Ivereigh ha ammesso di aver incontrato il presunto leader della campagna elettorale, il Cardinal Cormac Murphy-O’Connor, riconoscendo anche – nella stessa apparizione sulla BBC – che ogni tipo di accordo relativo ai voti è proibito dalla norma papale. In un’intervista sul giornale, Catholic Herald, del 12 settembre 2013, il Cardinale ha ammesso di essere stato il leader di una campagna a favore di colui che sarebbe poi stato eletto come Papa Francesco e che quest’ultimo non solo era a conoscenza del fatto, ma gliene rese anche grazie il giorno successivo all’elezione; il Cardinale ha anche confermato nella stessa intervista che all’epoca del 12 marzo 2013 il Cardinal Bergoglio sapeva che sarebbe stato un candidato e che avrebbe ricevuto un gran numero di voti al primo scrutinio. Nessuno dei Cardinali di cui è stato fatto nome come persone implicate ha mai sostanzialmente o totalmente negato queste affermazioni dal momento in cui sono diventate per la prima volta di dominio pubblico, sei settimane fa, il 23 novembre 2014.*

Le pene stabilite dal Canone 1329 si applicano al Cardinal Bergoglio

In base al Canone 1329, tutti i Cardinali elettori che hanno partecipato a un accordo di questo tipo – dato che il reato non avrebbe potuto essere compiuto senza di loro – incorrono nello stesso tipo di scomunica. Tra questi rientra il Cardinal Bergoglio: se si considera che avrebbe potuto arrestare la campagna che si stava organizzando manifestando semplicemente la sua ripugnanza nei confronti della perpetrazione di un reato, si deve riconoscere, l’eventualità che egli non fosse a conoscenza della natura di quest’ultimo deve essere considerata virtualmente impossibile. In un video di unintervista diffuso recentemente, il Dr. Ivereigh ammette che il Cardinal Bergoglio arrivò a Roma per partecipare al Conclave con l’intenzione di essere un candidato. L’insistenza con cui egli espresse il desiderio di acquistare biancheria intima il giorno dopo l’elezione può anche indicare che fosse cosciente del fatto che il modo in cui fu eletto avrebbe potuto incriminarlo qualora non si fosse mostrato libero di ogni intenzione di essere eletto. Sostenere che Bergoglio non fosse consapevole della natura della campagna significherebbe pretendere che non abbia mai parlato con nessuno dei suoi sostenitori prima delle sessioni chiuse del Conclave, che non abbia esercitato alcuna forma di controllo sulla sua elezione, che non abbia cercato di ottenere il papato e che non si aspettasse di essere eletto.

Il Cardinal Bergoglio fu eletto con 78 voti

Secondo le voci trapelate, il Cardinal Bergoglio avrebbe ottenuto 16 voti al primo scrutinio e avrebbe vinto poi le elezioni all’ultimo ballottaggio del 13 marzo 2013 con 78 voti, solo due in più rispetto alla maggioranza di due terzi richiesta per l’elezione (76). I Cardinali Elettori e quanti hanno loro prestato assistenza nella Cappella Sistina il 12 e 13 marzo 2013 sono le uniche persone che conoscono il numero esatto dei voti. Tuttavia, tutti sono vincolati dal giuramento a non rivelarlo senza il permesso esplicito del Papa. I numeri riportati provengono da presunte indiscrezioni di qualcuno di loro, sorte nel clima d’euforia nel momento che ha seguìto l’elezione di Papa Francesco.

Il Canone 171 invalida l’elezione in ragione della violazione dell’UDG 81

In base alla norma stabilita dal Canone 171 §1, i voti degli elettori scomunicati non possono essere inclusi nel conteggio; il Canone 171 §2 stabilisce che, nel caso in cui essi vengano conteggiati come parte dei voti necessari per raggiungere il numero richiesto per l’elezione, quest’ultima è nulla e non valida. Il comma 3 del primo paragrafo del Canone 171 fa menzione di persone scomunicate per sentenza giudiziale o per decreto; il Canone 20 specifica che tutte le leggi papali come la UDG sono decreti generali; il testo latino dell’UDG 81 usa lo stesso verbo di imposizione specificato come condizione per il Canone 171 §1, ° 3 (innodare). È quindi fuor di dubbio che il Canone 171 invalidi delle elezioni papali in cui il numero di voti necessari per raggiungere il quorum (la maggioranza di due terzi) è stato ottenuto includendo nel conteggio 16 voti di altrettanti elettori scomunicati, come sembra essere il caso dello scandalo del “Team Bergoglio”. Certo, è possibile che qualcuno dei 16 voti emessi al primo scrutinio non siano stati promessi, ma è virtualmente impossibile che meno di due lo siano stati.

Cosa si deve fare adesso

Dato che il caso ha raggiunto un livello sufficiente di attendibilità per quanto riguarda la sua facti species, ossia, in base all’apparenza dei fatti, esso deve essere giudicato dalle autorità competenti.

Inoltre, dato che il caso riguarda l’invalidità delle elezioni, è necessario assicurare la validità di un giudizio in merito in modo tale che – indipendentemente dalla sentenza emessa dal giudizio stesso – le sue conclusioni siano raggiunte in base a un metodo che tutte le parti considerino, di comune accordo, lecito, legittimo e valido.

Se il Cardinal Bergoglio è stato eletto validamente, la sua autorità come Papa sarebbe sufficiente a sbrogliare la materia. Ma nell’ipotesi in cui egli non sia stato eletto validamente, il compito di farlo spetta al Sacro Collegio dei Cardinali in virtù dell’autorità conferita loro dall’UDG 5.

Sembra quindi saggio proporre quanto segue per giudicare il caso dello scandalo del “Team Bergoglio”:

  1. Il Papa convochi un concistoro cui partecipino sia i Cardinali elettori all’epoca in cui è stato eletto tanto quelli che non erano elettori al conclave del 2013, insieme ai Cardinali creati sotto il pontificato di Papa Francesco, che tuttavia non avranno diritto di pronunciarsi e di voto, per loro propria libera decisione.
  2. Il Papa esprima in un concistoro, in tutta umiltà, la sua volontà di abdicare qualora si scoprisse che la sua elezione non era valida.
  3. Il Papa, nel concistoro, esima tutti i Cardinali riuniti dal loro voto di segretezza riguardo a tutte le informazioni concernenti il conclave, in modo che essi possano parlare liberamente.
  4. I Cardinali stabiliscano per voto unanime che il successore di Papa Francesco, nel caso in cui questi abdichi o la sua elezione sia invalidata, esima allo stesso modo tutti loro da tale voto.
  5. Il Decano del Collegio chiami i Cardinali a rispondere – presentando testimonianza individuale – se gli sia stato chiesto di promettere di votare per qualche Cardinale specifico.
  6. I Cardinali, in virtù dell’autorità loro conferita dall’UDG 5, determinino se le testimonianze date mettano in dubbio la validità dell’elezione del 2013, e decidano con giudizio unanime se tale dubbio sia da ritenersi ragionevolmente una minaccia per l’unità della Chiesa.
  7. Papa Francesco confermi qualsiasi cosa essi determinino.
  8. Papa Francesco, nel caso di un giudizio affermativo, abdichi al suo ufficio tramite decreto scritto, in presenza dell’intero Sacro collegio; nel caso di un giudizio negativo, pubblichi i risultati dell’indagine e garantisca ai Cardinali la libertà di parlare in pubblico dell’intero affare una volta che il concistoro sia terminato, al fine di confermare la sua autenticità e mettere a tacere ogni dubbio.

 

Essendo che il caso sembra tanto solido, se quanti sono a conoscenza della falsità o della verità di qualcuno dei fatti o delle interpretazioni canoniche di cui sopra tacciono in questo momento, peccano gravemente o per mancanza di amore per la verità e per la reputazione delle persone coinvolte, o come complici dei fatti. Se le autorità competenti non emetteranno un giudizio su un caso indiscusso, la Chiesa Stessa sarà gravemente danneggiata nella Sua reputazione e nella Sua adesione al Mistero dell’Epifania, quello della manifestazione della Luce, della Verità eterna, incarnata in mezzo a noi.

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*  Vedi l’articolo Linfondatezza delle recenti smentite del Team Bergoglio– in inglese; ma qualche ora dopo la pubblicazione di quest’articolo, il Nieuwsblad.be in Belgio, pubblica un articolo in quale il Cardinale Danneels, tramite il suo portavoce, smentisce il patteggiamento di voti fatto da lui prima il conclave.