L’UDG 5 e il Canone 1530
Traduzione italiana di Sig. Antonio Marcantonio: fonte inglese originale, qui.
Roma, 17 gennaio 2015: Dal momento in cui si sono diffuse le rivelazioni a proposito della campagna organizzata da otto Cardinali per favorire l’elezione del Cardinal Bergoglio al Conclave del 2013 – in cui quest’ultimo è stato eletto come Papa Francesco – si è aperta una controversia pubblica accompagnata da seri dubbi circa la validità dell’elezione. Nella norma papale che regola l’elezione di un pontefice, la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, mancano infatti i termini specifici che avrebbero impedito che i fatti dovessero essere interpretati in base alle norme generali del Codice di Diritto Canonico, in modo particolare ai Canoni 171 e 1329.
Nel paragrafo 81 della Universi Dominici Gregis (che abbrevieremo con la sigla UDG), il reato della promessa di voti è sanzionato con la scomunica automatica, in modo tale che un Cardinale Elettore viene scomunicato nell’atto stesso di promettere un voto. In base al Canone 1329, la scomunica automatica si estende alla persona che richiede la promessa del voto, anche se si tratta di un Cardinale Elettore. In base ai termini del primo paragrafo del Canone 171, i voti degli elettori scomunicati, anche quando si tratta di Cardinali in un conclave, non possono essere contati come voti a favore del candidato che essi menzionano sulla scheda; inoltre, in base al secondo paragrafo dello stesso Canone, se i voti degli elettori scomunicati sono conteggiati tra quelli a favore del candidato, in modo tale da fargli raggiungere il numero di voti necessario per la vittoria, quest’ultima viene annullata a tutti gli effetti in conformità con le norme sull’elezione.
La facti species, ovvero l’apparenza dei fatti narrati nel libro del Dr. Ivereigh, Il Grande Riformatore: Francesco e la creazione di un Papa radicale (traduzione italiana del nostro sommario, qui), parla dunque a favore dell’invalidità dell’elezione di Papa Francesco, ossia del fatto che egli non abbia ottenuto il suo ufficio con mezzi leciti, legali o legittimi. Ciò implicherebbe che non solo i Cattolici si possono dissociare dalla comunione con lui, ma hanno anche l’obbligo morale di farlo se non vogliono incorrere nel peccato mortale.
Le accuse, attendibili, concernono quindi un autentico scandalo.
L’UDG 5 offre una semplice soluzione allo scandalo del “Team Bergoglio”
Grazie a Dio, Papa Giovanni Paolo II ha provveduto, nella sua legge papale sul conclave, una facile soluzione di cui qualsiasi Cardinale si può servire: tale soluzione risiede nei termini sanciti dal quinto paragrafo della legge papale, l’UDG 5, il cui testo ufficiale in latino recita:
- Si quae autem dubia exoriantur de sensu praescriptionum, quae hac Nostra Constitutione continentur, aut circa rationem qua ad usum deduci eae debeant, edicimus ac decernimus penes Cardinalium Collegium esse potestatem de his ferendi sententiam; propterea, eidem Cardinalium Collegio facultatem tribuimus interpretandi locos dubios vel in controversiam vocatos, statuentes, ut, si de eiusmodi vel similibus quaestionibus deliberati oporteat, excepto ipso electionis actu, satis sit maiorem congregatorum Cardinalium partem in eandem sententiam convenire.
La nostra traduzione non ufficiale in italiano è la seguente:
- Inoltre, se dovesse sorgere uno di questi dubbi a proposito delle prescrizioni contenute in questa Nostra Costituzione, o a proposito del criterio secondo cui esse devono essere messe in pratica, Noi dichiariamo e giudichiamo che il potere di emettere un giudizio su di essi spetta al Collegio dei Cardinali; conferiamo inoltre al Collegio dei Cardinali la facoltà di interpretare i passi dubbi e/o contestati, in modo tale che quando esso emette sentenze su questioni di questo tipo e/o similari – eccetto il caso specifico dell’elezione – sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali riuniti si trovino d’accordo sulla stessa opinione.
In questo paragrafo, Papa Giovanni Paolo II chiarisce vari punti: in primo luogo, il Sacro Collegio ha autorità e giurisdizione su questioni riguardanti il significato dei singoli paragrafi e sul metodo da usarsi per applicarli; in secondo luogo, il Papa stabilisce che siano i Cardinali che devono deliberare in merito a ciò, che bisogna procedere a una votazione e che le decisioni devono essere prese dalla maggioranza dei Cardinali Elettori riuniti.
In altre parole, dunque, la legge papale stabilisce nell’UDG 5 che i Cardinali Elettori riuniti sono i giudici dei casi che possono sorgere a proposito della legge papale stessa. L’unica materia su cui non si possono pronunciare è l’atto stesso dell’elezione,: ossia, non possono giudicare se l’atto abbia avuto luogo o no, bensì possono solamente valutare se si è aderito debitamente ai termini della legge papale e se questi siano stati seguiti. Già nel paragrafo 4 l’UDG stabilisce che ogni inadempimento dei termini rende le elezioni nulle e non valide: non v’è quindi bisogno che i Cardinali giudichino la validità dell’atto stesso.
È pertanto sufficiente che i Cardinali si riuniscano, deliberino in merito al caso dello scandalo del “Team Bergoglio” e lo dirimano. Potranno dibattere sulla veridicità delle accuse e investigare sui fatti chiedendo ai testimoni oculari se l’UDG 81 sia stato violato tramite un accordo sui voti perpetrato dai sostenitori del Cardinal Bergoglio.
Il Canone 1530 garantisce il diritto di indagare sulle accuse
Il Canone 1530 garantisce il diritto di ogni Cardinale e ognuno con interesse, come ogni clerico o laico della Chiesa di Roma, a esigere che si indaghi in un concistoro sulle accuse relative allo scandalo del “Team Bergoglio”. Garantisce infatti al giudice di ogni contenzioso il diritto e il dovere di indagare sui fatti relativi alle controversie e di dirimerle, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa. Il testo del Canone recita:
Can. 1530 — Iudex ad veritatem aptius eruendam partes interrogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni.
La nostra traduzione non ufficiale in italiano è la seguente:
Canone 1530 — Il giudice può – e ancor più, deve – sempre interrogare le parti per scoprire la verità in modo più efficace, quando una delle parti lo solleciti e/o per provare un fatto di pubblico interesse e sciogliere ogni dubbio su di esso.
In questo caso sarebbe l’intero Collegio dei Cardinali Elettori a ricoprire il ruolo di giudice, mentre ogni singolo Cardinale Elettore – insieme a quelli accusati di accordare i voti – può ricoprire il ruolo di parte in causa. Ogni singolo Cardinale può quindi esigere che il Sacro Collegio indaghi sulle accuse. Ciò è possibile solo se si interroga ogni singolo Cardinale di fronte agli altri. Si può fare ogni tipo di domanda. Il Canone 1531 esige che la persona interrogata dica la verità. I Cardinali eserciterebbero in tal modo tutto ciò che è prescritto sui contenziosi nell’edizione del 1983 del Codice di Diritto Canonico (cfr. Canone 1501 e seguenti).
La soluzione è semplice. La questione del “Team Bergoglio” può essere risolta facilmente. Perché dunque non si apre alcun contenzioso? E perché i sostenitori del “Team Bergoglio” si scagliano così violentemente contro l’ipotesi di un’indagine?