di Frà Alexis Bugnolo
Traduction Française — English Original
La scomparsa di Sua Santità papa Benedetto, successore di San Pietro, ha dato il via al conto alla rovescia del tempo fissato dalla legge pontificia, Universi dominici gregis, per l’elezione di un nuovo Romano Pontefice.
Questo processo è un’esigenza legal inevitabile e necessaria per il Collegio cardinalizio, al quale non è dato alcuna autorità speciale nella Chiesa per eleggere il Romano Pontefice al di fuori di questa legge.
In accordo con n. 37 di quella legge, modificata da Papa Benedetto XVI il 22 febbraio 2013 d. C., i Cardinali devono riunirsi per eleggere un nuovo papa della Chiesa cattolica entro 21 giorni, per una valida elezione. Tale validità è concessa dalla legge pontificia solo alla condizione più stringente ed esclusiva del n. 77 ti tale leggeç
77. Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l’elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332, § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 44, § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
Pertanto, poiché Papa Benedetto XVI non ha mai di fatto rinunciato al munus petrino, che è stato eletto a ricevere per espresso obbligo dei Cardinali, in un conclave, specificato al n. 53 della medesima legge pontificia,* il Collegio deve riunirsi.
A questo proposito, c’è ora il tentativo da parte di alcuni di imporre una narrazione del tutto falsa alle circostanze presenti, non solo per quanto riguarda le affirmazioni del tutto non fattuali secondo cui Papa Benedetto XVI ha abdicato, o il tenativo di significare che con la parola “dimissione” che non esiste nelle norme giurdiche della Chiesa attualmente in vigore, ma anche per insistere affinché questa legge papale sia interpretata secondo la common law inglese, dove la merea detenzione del potere dà diritto.
Al contrario, nel diritto ecclesiastsico, che si basa sul diritto romano, il semplice detenzione del potere non conferisce alcun diritto. Così i Cardinal elettori, per il solo fatto de essere elettori, non hanno il diritto di alterare l’osservanza della legge o di non rispettarla.
Se lo facessero, perderebbero ogni diritto di eleggere il Romano Pontefice, e la Chiesa entrerebbe in una situazione giuridica ecceszionale, rispect alle norme vigenti, e il Diritto Apostolico dei fedeli della Chiesa Romana (Diocesi di Roma e le Diocesi suburbicarie) rivive, poiché come la lettera prefatoria di Papa Giovanni Paolo II, apposta alla legge papale per conclavi, afferma espressamente che l’istituzione del Conclave “non è necessasria per la valida elezione del Romano Pontefice”.
Subito dopo la sepoltura di Papa Benedetto XVI non dobbiamo stupirci se vediamo il Decano del Collegio indire un conclave. Questo perché, per la natura stessa del requisito di cui al n. 37, i Cardinali devono convenire entro 21 dalla morte del Romano Pontefice:
N. 37. “Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione.”
(Questa è la versione del n. 37, modificata da Papa Benedetto).
Possano incontrarsi prima se sono tutti riunti, ma non possona rinviare il conclave più di 21 giorni.
Inoltre, pur avendo discrezionalità nell’interpretazione degli obblighi vaghi di questa legge, di cui al n. 5 si parla, non possono interpetare il 21 come qualsiasi altro numero.
In più, non possono esercitare la discrezionalità di cui al n. 5, a meno che non tengano un’assemblea e la votino, poiché i voti di natura giuridica specificati nel Codice di Diritto Canonico, devono svolgersi in persona.
La narrazione dominate stas tentando, tuttavia, di preprogrammare làaspettativa che il cardinali non si riuniranno in conclave. Sebbe sia impossibible conoscere il futuro, si può tuttavia delineare quanto ciò sarebbe impredente per i diritti e i privilegi del Collegio.
In primo luogo, poiché i cardinali non hanno il diritto esclusivo e hanno solo il diritto di eleggere un papa, secondo questa legge, se esercitanto i loro diritti, la situazione non è come la common law inglese, dove hanno il diritto discrezionale di non esercitare il loro dovere statuario.
Second, perché i Cardinali non possono decidere di fare nulla se non per voto, quel voto per non entrare in Conclave dovrebbe essere unanime, perché così non fosse, allora i Cardinali dissidenzionti alla decisione potrebbero pronunciare in pubblico che gli altrì sono in scisma, e procedere a indire un conclave da soli, dopo avere eltto il proprio Decano e Vice Decano ecc.. E così la minoranza potrebbe procedere ad una elezione legal e valida. E poiché il rischio che una minoranza scega il Papa sarebbe certamente contro il piacere della maggioranza, l’unica cosa prudente sarebbe che l’intero Colleggio entrasses in Conclave.
Né c’è alcun rischio concreto per il Collegio di entrare in conclave, poiché, che voglia o meno che Bergoglio sia plapa, potrebbe sempre eleggerlo una seconda volta, così che d’ora in poi detenga il Munus petrino e non ci siano più dubbi sul la sua legittimità.
Quindi qualsiasi mancata convocazione creerebbe la situazione di cui ho già scritto QUI.
Quindi, è assolutamente certo che entro i prossimo 30 giorni ci sarà un nuovo legittimo Romano Pontefice, perché anche se Bergoglio venisse rieletto, il suo primo pontificato non sarebbe mai stsato legittimo, e non è mai stato Papa.
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53. Secondo quanto disposto nel numero precedente, il Cardinale Decano o il Cardinale primo degli altri per Ordine ed anzianità, pronunzierà la seguente formula di giuramento:
Noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in questa elezione del Sommo Pontefice promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo di osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione apostolica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, emanata il 22 febbraio 1996. Parimenti, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, si impegnerà a svolgere fedelmente il munus Petrinum di Pastore della Chiesa universale e non mancherà di affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede. Soprattutto, promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà e con tutti, sia chierici che laici, il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l’elezione del Romano Pontefice e su ciò che avviene nel luogo dell’elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio; di non violare in alcun modo questo segreto sia durante sia dopo l’elezione del nuovo Pontefice, a meno che non ne sia stata concessa esplicita autorizzazione dallo stesso Pontefice; di non prestare mai appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado, o qualunque gruppo di persone o singoli volessero ingerirsi nell’elezione del Romano Pontefice.
Dopo di che, i singoli Cardinali elettori, secondo l’ordine di precedenza, presteranno giuramento con la seguente formula:
Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro, e, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungeranno: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli che tocco con la mia mano.
Com’é possibile? Benedetto per i bergogliani ha abdicato e non é papa e i cardinali bergogliani sono invalidi ed “eleggerebbero” solo un altro antipapa. Anche Andrea Cionci mette in guardia da un tranello micidiale come nuove elezioni invalide.
Questi problemi si possano evitare se esiste la voglia di evitarli. Poi, Dio c’è.
Bergoglio potrebbe essere eletto papa se i cardinali nominati da Giovanni PAOLO II e Benedetto XVI votassero per lui. Dio ce ne scampi…
Esiste la possibilità che un papa inviso ai fedeli in maniera manifesta non sia eletto?
Caro Alexis,
ti chiedo una cortesia. Potresti fornire il riferimento preciso della ” lettera prefatoria” di Papa Giovanni Paolo II [che riporta la frase molto importante secondo cui “l’istituzione del Conclave non è necessaria per la valida elezione del Romano Pontefice”]. Questa lettera infatti pare smentire completamente l’accusa di pretesa eresia da parte dell’Avv, Stefania Acosta!
Grazie! E a presto!
Massimo
Va al sito del Vaticano per il documento UDG, e si trova la lettera prefatoria al inizio.