Magistrato di Frosinone: Lo Stato di Emergenza è anticostituzionale!

di Frà Alexis Bugnolo

Emilio Mangianello, giudice di pace di Frosonine, nella sua sentenza  N.516/2020, N.R.G. 819/2020, di 15 Lugio, pubblicata ieri, dichiara

«La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria».

Secondo la Sig.ra Roberta Goria, su FB,

Il Giudice di Pace Emilio Manganiello di Frosinone ha annullato una sanzione COVID-19 per i seguenti motivi:

1 – Lo Stato di Emergenza in Italia, ai sensi del Codice della Protezione Civile, può essere dichiarato solo per calamità naturali, e non per motivi sanitari;

2 – La Costituzione Italiana non ammette lo Stato di Emergenza. Ai sensi dell’Articolo 78 della Costituzione l’unico caso in cui il Governo può assumere poteri straordinari è quello di Guerra;

3 – I limiti di circolazione possono estendersi solo a eventuali luoghi, ma non possono limitare la libertà di spostamento;

4 – L’obbligo di dimora è una sanzione penale!
In pratica, con l’obbligo di stare in casa, abbiamo subito una sanzione penale senza avere fatto nulla!

Francesco Storace, scrivendo nel Il Tempo, il 1 Agosto, dice:

Quando il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto riferimento a norme che non lo prevedono per motivi di ordine sanitario. Che non potevano autorizzarlo proprio perché la Costituzione è chiara in proposito. Così come nessuna legge potrà mai dare al premier il potere di non far uscire di casa i cittadini. La libertà di circolazione – scrive il giudice – «non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché, ad esempio, pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale».

E spiega ancora meglio più avanti: «Nell’ordinamento giuridico italiano, l’ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato».

Altrimenti, ci si muove nel solco delle misure adottate «in Stati non democratici, come la Cina». Che hanno «un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, fondato su garanzie individuali inviolabili, ignote agli ordinamenti autoritari, e agli esperti sanitari di quei paesi e del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale».

La libertà dell’Italia sta più vicina, oggi che ieri. Deo gratias!

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